Con la risposta n. 91 dell’8 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di erogazione di un contributo da parte del Comune a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati. In alternativa, si potrà accedere al regime della cedolare secca (di cui all’art. 3 D.Lgs. 23/2011) al ricorrere dei requisiti ivi previsti.
Nel caso di specie, l’istante ha stipulato un contratto di locazione concordato di un immobile in comproprietà con i figli. A seguito della deliberazione regionale della Regione X, intenderebbe richiedere un contributo a valere sul fondo di rinegoziazione dei contratti di locazione, erogato dal Comune di Y, a fronte della riduzione del canone di locazione.
L’Istante dichiara che per poter fruire dell’erogazione di tale contributo è richiesta la riduzione del canone di locazione di almeno il 20% rispetto all’attuale corrisposto dal conduttore tramite una scrittura privata tra le parti e apposita modulistica RLI di registrazione dell’atto presso l’Agenzia dell’Entrate.
L’istante ha assoggettato il canone di locazione alla cedolare secca e chiede se tale regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone dovuto dal conduttore.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, sulla base della citata delibera della Giunta Regionale, a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone (rectius reddito) del percipiente, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati (ai sensi dell’art. 36 DPR 917/86) da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo art. 37 DPR 917/86.
In alternativa, si potrà accedere al regime della cedolare secca, di cui all’art. 3 D.Lgs. 23/2011 al ricorrere dei requisiti ivi previsti.
In tale ipotesi, il contributo erogato, analogamente al canone di locazione ridotto, deve essere indicato nel modello 730 (sezione I del quadro B), barrando la casella di colonna 11 ”Cedolare secca” e inserendo, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, nella colonna 2 ”utilizzo” il codice 8.
Più precisamente, sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente sarà tenuto a compilare un solo rigo del quadro B, ovvero RB, valorizzando, in particolare, il campo 6 ”Canone di locazione” con l’importo calcolato come descritto.
Fonte: Risp. AE 8 aprile 2025 n. 91
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