Fisco, due nuovi codici tributo: credito d’imposta per fondazioni bancarie e imposta sostitutiva frontalieri in Svizzera – Fiscal Focus


Con la Risoluzione n. 26/E dell’Agenzia delle Entrate, in data 10 aprile 2025, istituisce un codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti.

Questo credito d’imposta è relativo alle erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, come previsto dall’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, l’articolo 1, comma 396, della legge n. 197/2022, riconosce alle fondazioni bancarie incorporanti un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione per incorporazione. Queste erogazioni devono essere effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versano in gravi difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, comma 397, della medesima Legge.

Il successivo comma 399 del medesimo articolo 1 stabilisce che, il credito d’imposta in oggetto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.

Inoltre, il credito è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione, secondo le modalità definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 400, della citata legge n. 197 del 2022, nel quale sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.

Per consentire l’utilizzo in compensazione di questo credito d’imposta, è stato istituito il seguente codice tributo:

  • “7039” denominato “Credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate – art. 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Infine, nel modello F24, il codice tributo deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
L’anno di riferimento è l’anno di riconoscimento del credito, indicato nel cassetto fiscale in formato “AAAA”.

L’Agenzia delle Entrate verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni, trasmesso dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI), e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato non ecceda quanto indicato in tale elenco. In caso contrario, il modello F24 viene scartato.

Infine, il credito ceduto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell’Agenzia delle entrate, è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.





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