Bonus investimenti 5.0: in dichiarazione solo se concesso


La disciplina del credito d’imposta 5.0, rispetto alle agevolazioni precedenti sempre riservate agli investimenti in asset innovativi, è estremamente articolata, non solo per i numerosi requisiti tecnici richiesti in relazione all’investimento agevolabile, da attestare con apposite certificazioni e perizie, ma anche e soprattutto per l’iter burocratico da seguire per arrivare al riconoscimento del beneficio.

Ferma la complessità del processo, secondo le istruzioni ministeriali, per individuare il periodo d’imposta di competenza e quindi il modello in cui riportare il beneficio fiscale, non è più rilevante il momento di effettuazione degli investimenti agevolabili, così come era invece previsto per il credito d’imposta 4.0, ma quello di “concessione” del credito.

Se, per il credito 4.0, infatti, l’unico driver da seguire era appunto il momento di effettuazione dell’investimento agevolabile, rendendosi irrilevante la circostanza che fossero già verificati gli ulteriori requisiti necessari ai fini dell’utilizzo del relativo credito (tra cui, prima di tutto, si ricorda la presenza della perizia asseverata), ora invece, nel caso di Transizione 5.0, rileva il momento in cui il credito d’imposta viene formalmente “riconosciuto” al beneficiario da parte del GSE.

In altre parole, quindi, nel modello Redditi SC 2025 va riportato il credito 5.0 maturato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (ossia l’anno 2024 in caso di soggetti “solari”) a condizione che sia stato comunicato al beneficiario da parte del GSE a seguito dei controlli attivati a valle della comunicazione di completamento del progetto agevolabile ai sensi dell’art. 12 c. 7 DM 24 luglio 2024 (“Comunicazione finale”).

Ne discende che, diversamente dal credito d’imposta 4.0, ora l’impresa, per poter riportare il credito nel quadro RU, dovrà essersi dotata della perizia asseverata, posto che quest’ultima rientra tra i documenti obbligatori da allegare alla Comunicazione finale (la cui scadenza, ricordiamo, è prevista per il 24 febbraio 2026).

In cosa consiste il credito d’imposta 5.0?

Si tratta di un credito d’imposta, introdotto dall’art. 38 DL 19/2024, per gli investimenti realizzati nell’ambito di progetti di innovazione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 finalizzati alla riduzione dei consumi energetici in linea con gli obiettivi del Piano Transizione 5.0.

In particolare, ai sensi dell’art. 4 c. 1 DM 24 luglio 2024, sono agevolabili i progetti di innovazione:

  • avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025;
  • aventi ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in strutture produttive ubicate in Italia, tramite i quali viene conseguita una riduzione dei consumi energetici.

Nell’ambito di tali progetti di innovazione sono, altresì, agevolabili i beni strumentali nuovi per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile e le spese di formazione in ambito transizione digitale ed energetica.

In questo contesto, sono previste disposizioni specifiche per determinare il momento di completamento del progetto di investimento nel suo complesso. Considerato che un progetto si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento, a seconda che quest’ultimo riguardi:

  • beni materiali e immateriali 4.0, rileva la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole della competenza fiscale di cui all’art. 109 c. 1-2 TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, rileva la data di fine lavori dei medesimi beni;
  • spese per attività di formazione, rileva la data di sostenimento dell’esame finale.

Dove va riportato il credito d’imposta?

Il credito 5.0 va riportato nella sezione I del quadro RU, ossia il quadro finalizzato a recepire i crediti d’imposta agevolativi, con il codice “T6”.

Come detto, va riportato il credito maturato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione concesso al beneficiario da parte del GSE. Pertanto, ove, ad esempio, l’investimento sia costituito esclusivamente da un bene materiale nuovo 4.0, il relativo credito andrà riportato nel quadro RU del Modello Redditi SC 2025 a condizione che:

  • l’impresa abbia proceduto alla Comunicazione finale una volta completato l’investimento ai sensi dell’art. 109 TUIR e siano state ottenute tutte le certificazioni energetiche e la perizia sul bene 4.0 previste dalla legge;
  • il GSE abbia comunicato all’impresa, entro il termine del periodo d’imposta (ossia entro il 31 dicembre 2024 per i soggetti “solari”) l’importo del credito utilizzabile in compensazione.

Si ricorda che il credito d’imposta 5.0 non dovrà essere riportato anche nel prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS, costituendo, in linea di principio, una misura generale.

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