Videocorso del: 17 Aprile 2025 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 233343 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Videocorso del: 30 Maggio 2025 alle 15.00 – 18.00 (Durata 3 hh) Cod. Richiesto l’Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito: le modalità e le specifiche di acquisizione, da parte dei contribuenti o dai loro intermediari degli ulteriori dati, resi disponibili dall’Agenzia stessa, necessari ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024. che non presenta particolari novità rispetto agli scorsi anni. I dati sono necessari sia per l’applicazione degli ISA che per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo relativa al biennio 2025 e 2026.
Ai fini della determinazione della soglia di punibilità del reato di omessa dichiarazione, i costi deducibili non contabilizzati non possono essere ritenuti credibili se non è dimostrata la loro consistenza o se essa si basa su mere asserzioni congetturali, prive di collegamento a concreti elementi istruttori. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 14821 del 15 aprile 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’imputato.
In tema di accertamento, bastano le presunzioni per contestare le operazioni soggettivamente inesistenti. Il libero convincimento del giudice di merito è sindacabile solo per mancato esame di fatti storici all’articolo 360, comma 1, numero 5, Cpc.
Con il DM del MEF del 13/02/2025 (in G.U. n. 85 dell’11/04/2025) sono stati individuati i soggetti che, per il periodo d’imposta 2024, possono beneficiare dell’esenzione dall’IRES, ai sensi dell’art. 1, co. 185, L. n. 296/2006. Le previsioni normative La legge stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2007, le associazioni che promuovono o partecipano a manifestazioni di rilevante interesse storico, artistico e culturale, connesse agli usi e tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’IRES, come indicato dall’art. 74, comma 1, del TUIR.
Con il P.O. n. 106/2024, trasmesso il 15 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito un chiarimento applicativo sulla disciplina dell’esonero dalla formazione professionale continua (FPC) nei casi di paternità , alla luce dell’art. 8 del Regolamento FPC, in vigore dal 1 ottobre 2023. Il parere, indirizzato al Consiglio dell’Ordine di Treviso, risponde a un quesito formulato l’11 dicembre 2024, concernente la possibilità di concedere al padre iscritto all’Albo la riduzione dei crediti formativi previsti per la maternità , in un caso in cui la madre del bambino non risulta iscritta all’Ordine professionale.
A partire dal 1 aprile 2025, è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituisce progressivamente la precedente versione (2007–2022). La nuova codifica, basata sul sistema europeo NACE Rev. 2.1, viene assegnata automaticamente a tutte le imprese iscritte al Registro, ma non sempre il codice attribuito corrisponde perfettamente all’attività effettivamente svolta.
Con il P.O. n. 16/2025, trasmesso in data 15 aprile 2025 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) al Consiglio dell’Ordine di Milano, è stato fornito un chiarimento interpretativo in materia di esenzione dalla formazione professionale continua (FPC) per maternità , con specifico riferimento al caso di parto gemellare. Il quesito, formalmente posto il 12 febbraio 2025, ha sollevato l’interrogativo se, alla luce dell’art. 8 del Regolamento FPC, possa essere riconosciuta una doppia riduzione di crediti formativi – in totale 90 CFP anziché 45 – in presenza di una nascita multipla, in analogia con l’aumento dei congedi o delle tutele previste in ambito lavoristico.
Con il P.O. 12/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito una lettura sistematica dell’inquadramento normativo relativo alla compatibilità tra la professione di commercialista e il ruolo di collaboratore del mediatore creditizio, confermando che si tratta di un’attività incompatibile con l’iscrizione all’Albo, alla luce dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 139/2005 e delle norme di settore contenute nel Testo Unico Bancario (TUB). Il quesito, sollevato dal Consiglio dell’Ordine di Cosenza, prendeva spunto dalla circostanza per cui l’attività del collaboratore del mediatore creditizio non risulterebbe soggetta al principio di esclusività previsto per il mediatore creditizio vero e proprio o per l’agente in attività finanziaria.
Con il P.O. n. 04/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’esonero dalla formazione professionale continua per gli iscritti che non esercitano la professione, neppure in via occasionale, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento n. 18 del 30 settembre 2023. Il quesito, formulato dal Consiglio dell’Ordine di Bergamo, ha sollevato questioni interpretative in merito alla decorrenza dell’esonero, alla quantificazione dei crediti formativi da maturare in caso di cessazione dell’esonero e al criterio di verifica per l’adempimento formativo nel triennio di riferimento.
Con il documento P.O. n. 02/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha risposto al quesito avanzato dall’Ordine territoriale di Terni, concernente l’interpretazione delle regole relative alla formazione obbligatoria dei revisori legali ai fini dell’abilitazione all’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità , nel contesto del regime transitorio previsto per il biennio 2024-2025. La materia, introdotta dal D.lgs. n. 125/2024 e regolata nelle sue prime applicazioni dalla Circolare n. 37/2024 della Ragioneria Generale dello Stato, ha suscitato alcune perplessità applicative in merito alla quantificazione, modalità e tempistiche di acquisizione dei crediti formativi richiesti.
Con il parere P.O. n. 01/2025, trasmesso il 15 aprile 2025 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) al Consiglio dell’Ordine di Cremona, vengono forniti importanti chiarimenti in merito al percorso formativo richiesto per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei gestori della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ai sensi dell’art. 356 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Le precisazioni riguardano tre aspetti specifici: l’equipollenza tra diversi corsi, la decorrenza del biennio di aggiornamento e la destinazione temporale dei crediti formativi acquisiti.
Con l’Interpello 101/2025, l’Agenzia delle Entrate ha riaffermato la piena applicabilità della riduzione proporzionale dell’imposta estera prevista dal comma 10 dell’articolo 165 del TUIR, anche nei casi in cui le plusvalenze realizzate da soggetti residenti in Italia siano già sottoposte a tassazione concorrente all’estero, come previsto da Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il chiarimento riguarda, nello specifico, la compatibilità tra il credito d’imposta per imposte pagate in Francia e il regime PEX (participation exemption) disciplinato dall’articolo 87 del TUIR.
Con Interpello n. 102 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un tema centrale per l’interpretazione delle norme che disciplinano il Concordato preventivo biennale (CPB), fornendo un chiarimento essenziale sulla causa di cessazione prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024: il caso della cessione o conferimento di quote sociali da parte del socio unico in favore di una società controllata dalla stessa persona fisica. Il quesito è stato sollevato da ALFA S.r.l., società che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, il cui unico socio, il sig.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link