La Legge 124/2017 ha introdotto importanti obblighi di trasparenza per imprese ed enti non commerciali che ricevono erogazioni pubbliche. Questi obblighi, recentemente aggiornati, prevedono modalità e scadenze specifiche in base alla tipologia di soggetto beneficiario. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e come adempiere correttamente a questi obblighi informativi.
Chi è soggetto agli obblighi di trasparenza
Gli obblighi di rendicontazione riguardano due macro-categorie di soggetti:
- Enti non commerciali, tra cui:
- Associazioni di protezione ambientale
- Associazioni di consumatori
- Associazioni, ONLUS e fondazioni
- Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
- Imprese, tra cui:
- Società obbligate all’iscrizione nel Registro delle Imprese
- Imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata
- Imprenditori individuali, società di persone e micro-imprese
Dove e quando pubblicare le informazioni
Le modalità di pubblicazione variano in base alla tipologia di soggetto:
Per gli enti non commerciali
Devono pubblicare le informazioni, alternativamente:
- Sui propri siti internet o portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno
- Nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio
In assenza di un sito internet, possono utilizzare la pagina Facebook dell’ente o il sito della rete associativa di appartenenza.
Per le imprese iscritte al Registro delle Imprese
Devono pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, nel termine previsto per l’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono state percepite le erogazioni.
Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata
Possono scegliere tra:
- Pubblicazione sui propri siti internet (o sui portali delle associazioni di categoria), entro il 30 giugno
- Inserimento nella Nota integrativa, nei termini di approvazione del bilancio
Per le micro-imprese e altri soggetti non tenuti alla Nota integrativa
- Pubblicazione sui propri siti internet (o sui portali delle associazioni di categoria), entro il 30 giugno
- Per le micro-imprese, è possibile inserire l’informativa in calce allo Stato patrimoniale
Quali erogazioni vanno rendicontate
L’obbligo informativo riguarda “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Sono quindi esclusi:
- I vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni)
- Corrispettivi per prestazioni svolte
- Retribuzioni per incarichi ricevuti
- Somme dovute a titolo di risarcimento
- Contributi associativi per l’adesione ad associazioni di categoria
- Il cinque per mille dell’IRPEF
La soglia minima e il calcolo delle erogazioni
Gli obblighi di pubblicazione non si applicano se l’importo totale delle erogazioni ricevute è inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Sul calcolo di questa soglia esistono due interpretazioni:
- Secondo il Ministero del Lavoro, il limite va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti
- Secondo Assonime, il limite va riferito al totale dei vantaggi ricevuti da un medesimo soggetto erogante
Come rendicontare correttamente
Per la rendicontazione:
- Va applicato il criterio di cassa per le erogazioni monetarie
- Per i vantaggi non monetari, si fa riferimento all’esercizio in cui sono fruiti
- Per i beni acquisiti a titolo gratuito, si considera l’esercizio di iscrizione del bene in bilancio
Le informazioni devono essere fornite preferibilmente in forma schematica o tabellare, indicando:
- Dati identificativi del beneficiario (se l’informativa è su portali di terzi)
- Dati identificativi del soggetto erogante
- Importo dell’erogazione
- Periodo amministrativo di incasso
- Breve descrizione della causale
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), la pubblicazione nel predetto sistema esenta dall’obbligo informativo. A decorrere dalle erogazioni percepite nel 2023, è venuto meno anche l’obbligo di dichiarare l’esistenza di tali aiuti.
Sanzioni per inadempimento
In caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione è prevista:
- Una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro
- L’obbligo di adempiere comunque alla pubblicazione
Se entro 90 giorni dalla contestazione il trasgressore non ottempera agli obblighi e non paga la sanzione, scatta la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio o dall’Amministrazione vigilante.
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